UNIONE MONTANA SUOL D’ALERAMO

 STATUTO

 CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Articolo 1 – Costituzione.

  1. L’Unione di Comuni Montani denominata Unione Montana “Suol d’Aleramo” è stata costituita ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 12 e 13 della Legge Regionale 11/2012, con atto costitutivo stipulato presso il municipio di Ponti (AL) in data 9 luglio 2013, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei comuni medesimi.
  2. L’Unione Montana “Suol d’Aleramo”, di seguito indicata semplicemente come Unione Montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica pubblica che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni di Cartosio, Cavatore, Denice, Melazzo, Merana, Montechiaro d’Acqui, Morbello, Pareto, Ponti e Spigno Monferrato, che la costituiscono, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
  3. All’Unione Montana possono aderire altri Comuni. Il Consiglio del Comune che intende far parte dell’Unione Montana delibera la volontà di aderire, dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese generali dell’Unione Montana, ivi compresa un’eventuale quota di remunerazione di costi iniziali. L’adesione del nuovo Comune è accettata dal Consiglio dell’Unione Montana con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Articolo 2 – Finalità.

  1. È compito dell’Unione Montana promuovere la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di un’offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.
  2. L’Unione Montana, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l’autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.
  3. L’Unione Montana, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
  4. L’Unione Montana concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Piemonte, dello Stato e dell’Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Articolo 3 – Obiettivi prioritari.

  1. Nell’ottica di garantire un’adeguata governance locale, costituiscono obiettivi prioritari dell’Unione Montana:
  2. a) promuovere lo sviluppo socio economico integrato dei territori dei Comuni di essa facenti parte;
  3. b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
  4. c) armonizzare l’esercizio delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti con le esigenze generali della popolazione, assicurando l’equo utilizzo delle risorse;
  5. d) gestire ed ampliare le funzioni ed i servizi rispetto a quelli precedentemente erogati dai singoli comuni, favorendone l’efficienza, l’efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
  6. e) promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni economico culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell’Unione Montana.

Articolo 4 – Denominazione, sede, stemma e gonfalone.

 L’Unione di Comuni Montani assume la denominazione di Unione Montana “Suol d’Aleramo”.

  1. La sede istituzionale e la struttura organizzativa ed operativa dell’Unione Montana sono collocate in Ponti; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.
  2. Nell’ambito del territorio dell’Unione Montana possono essere utilizzati uffici e immobili nella disponibilità dei comuni membri.
  3. Gli uffici della sede istituzionale di cui al comma 2 sono concessi in comodato gratuito dal Comune di Ponti. La totalità dei costi relativi agli uffici eventualmente utilizzati ai sensi del comma 3, sarà a carico dei rispettivi enti concedenti.
  4. L’Unione Montana è dotata di un proprio stemma, così descritto: «d’azzurro, alla torre d’argento, murata di nero, merlata alla ghibellina di quattro, finestrata con finestrella ad arcata superiore unica tonda, essa torre posta a destra, dietro a cavallo rampante di colore nero disposto in primo piano in posizione trasversale, sovrastato in alto a sinistra da un perianzio di fiore, dall’alto raffigurato, stilizzato con 5 petali rossi contornati da 5 sepali verdi, con al centro ovario giallo circolare ». Ornamenti esteriori da comune.
  5. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze il/la Presidente dell’Unione Montana può disporre che venga esibito il gonfalone, nella seguente foggia: drappo di giallo con bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d’argento.
  6. La riproduzione e l’uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del/la Presidente dell’Unione Montana.

Articolo 5 – Durata.

L’Unione Montana ha durata a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di cui successivo articolo 6.

Articolo 6 – Recesso.

  1. Ogni Comune partecipante all’Unione Montana può recedervi unilateralmente.
  2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere.
  3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al/la Presidente dell’Unione Montana, ai Rappresentanti legali dei Comuni aderenti ed alla Regione Piemonte.
  4. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
  5. Il Comune recedente e l’Unione Montana definiscono d’intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:
  6. a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell’Unione Montana;
  7. b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall’Unione Montana rimane nella disponibilità dell’Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto non indispensabile per il proseguimento dell’esercizio associato da parte dell’Unione Montana. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all’Unione Montana nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell’attività istituzionale e amministrativa dell’Unione stessa.
  8. c) interventi: sono di competenza dell’Unione Montana gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
  9. Qualora non si pervenga all’intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell’Unione Montana e da un esperto di diritto amministrativo nominato di comune accordo dalle parti o, in mancanza d’accordo, dal/la Presidente del Tribunale di Alessandria.

Articolo 7 – Scioglimento.

  1.  L’Unione Montana si scioglie qualora vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione, fermo restando che in caso di scioglimento le funzioni fondamentali individuate dalla legge statale dovranno essere comunque svolte in forma associata da parte dei Comuni interessati, nelle forme previste dalla legge.
  2. I Comuni facenti parte dell’Unione Montana al momento del suo scioglimento definiscono d’intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

Articolo 8 – Principi e criteri generali dell’azione amministrativa.

  1. L’azione amministrativa dell’Unione Montana tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all’allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
  2. L’Unione Montana, in particolare, assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l’apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell’attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Articolo 9 – Principi della partecipazione.

  1.  L’Unione Montana promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l’accesso alle informazioni e agli atti dell’ente.
  2. Tutti i cittadini e tutte le cittadine possono rivolgere al/la Presidente dell’Unione Montana, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell’amministrazione.
  3. L’Unione Montana, nei procedimenti relativi all’adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
  4. Le modalità della partecipazione e dell’accesso sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II – COMPETENZE

Articolo 10 – Oggetto.

  1. I Comuni conferiscono all’Unione Montana, quale ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi di loro competenza, la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito nella Legge 07/08/2012 n. 135 e s.m.i. Inoltre può essere conferito dai Comuni all’Unione Montana l’esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati, ulteriore rispetto alle funzioni sotto elencate.
  2. Le funzioni e i servizi conferiti dai Comuni all’Unione Montana sono i seguenti:
  • organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  • catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  • pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  • attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  • organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e riscossione dei relativi tributi;
  • progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  • edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  • polizia municipale e polizia amministrativa locale;
  • servizi in materia statistica.
  1. L’Unione Montana esercita le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 44 della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.
  2. L’Unione Montana esercita inoltre le funzioni amministrative nelle materie attribuite ai Comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, devono essere esercitate in forma associata.
  3. L’Unione Montana esercita le funzioni già conferite dalla Regione alle Comunità Montane, ed in particolare le funzioni in materia di:

Bonifica Montana;

Sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;

Economia forestale;

Energie rinnovabili;

Opere di manutenzione ambientale;

Difesa dalle valanghe;

Turismo in ambiente montano;

Artigianato e produzioni tipiche;

Mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;

Incentivi per l’insediamento nelle zone montane;

Informatizzazione;

Incentivi per la ricomposizione fondiaria.

  1. L’Unione Montana può altresì esercitare ulteriori funzioni che le vengano conferite dalla Regione, dalla Provincia o da altri Enti Pubblici e qualsivoglia altra funzione e/o servizio.
  2. L’Unione Montana può altresì stipulare convenzioni con altre Unioni o Comuni. L’Unione Montana può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all’Unione stessa, previa stipula con essi di una convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 11 – Risorse.

  1. Le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali dei Comuni, trasferite all’Unione Montana, sono garantite dai Comuni interessati attraverso la destinazione delle risorse precedentemente assegnate allo svolgimento delle funzioni stesse, sia gestite direttamente dai Comuni sia gestite in forma associata attraverso la Comunità Montana, con riguardo ai servizi rientranti nelle funzioni conferite all’Unione Montana, nei limiti degli stanziamenti del bilancio consuntivo dei Comuni partecipanti all’Unione Montana con riferimento all’anno precedente la costituzione dell’Unione o la delega della funzione. Tali risorse, congiuntamente ai finanziamenti regionali e ai contributi ricevuti dall’Unione Montana per lo svolgimento dei servizi e/o funzioni associati costituiranno le risorse (budget previsionale) per il funzionamento dell’Unione Montana.
  2. Lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all’Unione Montana è disciplinato da apposito atto del consiglio approvato, su proposta dell’organo esecutivo, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri votanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.
  3. L’atto di cui al comma precedente disciplina in particolare le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi e i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l’esercizio delle funzioni o con l’espletamento dei servizi, sia di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell’Unione Montana.
  4. Le risorse necessarie all’attuazione degli interventi per lo sviluppo socio economico delle zone montane in attuazione della L.R. 14 marzo 2014 n. 3 e s.m.i. saranno garantite dagli appositi stanziamenti del fondo regionale per le montagna, costituito dalla Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 5 della sopra citata legge ed il cui utilizzo è disciplinato dal successivo articolo 6 della stessa.

 CAPO III – ORGANI DI GOVERNO

 Articolo 12 – Organi di governo dell’Unione Montana.

  1. Sono organi di governo dell’Unione Montana:
  2. a) il Consiglio
  3. b) il/la Presidente
  4. c) la Giunta.
  1. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori ed amministratrici in carica nei comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

 Articolo 13 – Composizione del Consiglio.

  1. Il Consiglio dell’Unione Montana è composto dal numero di componenti stabilito dal presente Statuto, eletti dai singoli Consigli dei comuni associati tra i propri componenti, assicurando la rappresentanza di ogni comune e garantendo la rappresentanza delle minoranze e il rispetto delle norme sulla parità di genere.
  2. Il Consiglio dell’Unione Montana è composto da n. 12 membri, di cui n. 10 componenti eletti dai rispettivi Consigli dei 10 Comuni costituenti l’Unione Montana, da eleggere entro 20 giorni dall’insediamento dei Consigli stessi, e n. 2 componenti individuati fra le minoranze dei Consigli Comunali, ove presenti.
  3. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto a comunicare una differente determinazione, il Sindaco o la Sindaca è considerato/a componente a tutti gli effetti del Consiglio dell’Unione Montana in rappresentanza di quel Comune, sino a differente determinazione.
  4. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all’assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.
  5. Nei casi di rinnovo di uno o più consigli comunali, i rappresentanti del Comune nell’Unione Montana restano in carica sino all’insediamento dei nuovi Consiglieri eletti.
  6. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato da un/una Commissario/a.
  7. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni coincidente col rinnovo delle amministrazioni comunali della maggioranza dei comuni interessati dalla tornata elettorale.
  8. I/le rappresentanti delle minoranze consiliari sono eletti/e dalla Conferenza straordinaria di tutti i componenti di minoranza in carica nei Consigli dei Comuni facenti parte dell’Unione Montana, con voto segreto limitato a un candidato.
  9. Per Consiglieri/e comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco o alla Sindaca in carica.
  10. La Conferenza straordinaria è convocata entro 30 giorni dalla data delle elezioni amministrative, dal Sindaco o dalla Sindaca del Comune con il maggior numero di abitanti, che svolgerà anche le funzioni di presidenza. In caso di inottemperanza, la Conferenza potrà essere convocata da qualsiasi altro/a Sindaco/a di un Comune appartenente all’Unione Montana.
  11. Le sedute della Conferenza straordinaria sono valide con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione, da tenersi entro 24 ore dalla prima, di almeno un quarto dei componenti. Risultano eletti i soggetti in possesso dei requisiti di elettorato passivo di cui al presente articolo che ottengono il maggior numero di voti validi, compatibilmente col rispetto della norma di cui al successivo punto 12.
  12. I/le rappresentanti delle minoranze dovranno essere componenti di Consigli di Comuni diversi.

 Articolo 14 – Status delle Consigliere e dei Consiglieri. 

  1. La posizione giuridica e lo status delle Consigliere e dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano alle Consigliere ed ai Consiglieri dell’Unione Montana le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.
  2. Le Consigliere e i Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.
  3. Le Consigliere e i Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
  4. Per le Consigliere e i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il/la Presidente del Consiglio dell’Unione Montana avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.
  5. Le Consigliere ed i Consiglieri dell’Unione Montana hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’articolo 39, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e di presentare interrogazioni e mozioni.
  6. Le Consigliere ed i Consiglieri dell’Unione Montana hanno diritto di ottenere dagli uffici dell’Unione Montana, nonché dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
  7. Il/la Presidente dell’Unione Montana o gli/le Assessori/e da esso/a delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai/dalle Consiglieri/e. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.
  8. Qualora all’interno del Consiglio si costituiscano gruppi di minoranza, a questi sarà assegnata la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Articolo 15 – Sostituzione delle Consigliere e dei Consiglieri. 

  1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
  2. a) dimissioni;
  3. b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
  4. c) revoca;
  5. d) nullità dell’elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell’Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
  6. e) morte o altre cause previste dalla legge.
  7. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri/e dell’Unione, i Consigli comunali ai quali essi/ e appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo componente del Consiglio dell’Unione Montana.

Articolo 16 – Competenze del Consiglio. 

  1. Il Consiglio determina l’indirizzo politico amministrativo dell’Unione Montana e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
  2. Il documento programmatico presentato dal/la Presidente dell’Unione Montana ed approvato dal Consiglio costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull’azione politico amministrativa dell’Ente.
  3. Il/la Presidente dell’Unione Montana e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 2.

Articolo 17 –  Seduta di insediamento del Consiglio dell’Unione Montana.

La prima seduta del Consiglio è convocata entro e non oltre 20 giorni dal completamento delle designazioni ed è presieduta dal/la Sindaco/a del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all’ordine del giorno la convalida degli eletti, l’elezione del/la Presidente del Consiglio dell’Unione Montana tra i suoi componenti e l’elezione del/la Presidente dell’Unione Montana tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.

 Articolo 18 – Presidente del Consiglio.

  1. Il/la Presidente del Consiglio, eletto/a nella prima seduta del Consiglio nel proprio seno, dura in carica, permanendo in capo allo/a stesso/a la carica di Consigliere dell’Unione Montana, fino al rinnovo del Consiglio stesso, che avviene in seguito al rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni aderenti dovuto allo svolgimento delle elezioni amministrative.
  2. L’elezione del/la Presidente del Consiglio avviene con voto palese della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
  3. Il/la Presidente del Consiglio:
  • convoca e presiede il Consiglio fissando l’ordine del giorno, garantisce il regolare funzionamento del Consiglio e assicura un’adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  • è tenuto/a a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un terzo dei Consiglieri o il/la Presidente dell’Unione Montana, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste;
  • riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al/la Presidente dell’Unione Montana;
  • firma i verbali e le deliberazioni del Consiglio congiuntamente al/la segretario/a verbalizzante.
  1. Il/la Presidente del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, alle sedute di Giunta, quando sono all’ordine del giorno argomenti inerenti le materie di seguito elencate:
  • Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Dotazione Organica;
  • Definizione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico e dei piani operativi annuali, dei piani di indirizzo e di settore e dei progetti speciali integrati;
  • Elaborazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e dei documenti ad esso allegati;
  • Definizione di atti generali di indirizzo da sottoporre all’approvazione del Consiglio;
  • Relazioni e raccomandazioni presentate dalle commissioni consiliari.
  1. Il/la Presidente del Consiglio può inoltre essere invitato/a a partecipare alle sedute della Giunta in occasione della trattazione di argomenti diversi da quelli indicati al precedente comma 4, senza diritto di voto.
  2. Il/la Presidente del Consiglio può essere revocato/a con mozione di sfiducia presentata da un terzo dei Consiglieri assegnati e votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 19 – Funzionamento del Consiglio.

  1. Il Consiglio è convocato dal/la Presidente del Consiglio dell’Unione Montana almeno quattro volte l’anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri o il/la Presidente dell’Unione Montana.
  2. Il Consiglio dell’Unione Montana adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Articolo 20 – Commissioni Consiliari.

Il Consiglio, per l’esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri e Consigliere dell’Unione Montana e disciplinate dal regolamento di cui all’art. 19 comma 2 del presente Statuto.

Articolo 21 – Elezione del/la Presidente dell’Unione Montana.

  1. Il/la Presidente dell’Unione Montana è eletto/a dal Consiglio dell’Unione Montana tra i Sindaci e le Sindache dei Comuni che la costituiscono.
  2. Il/la Presidente dell’Unione Montana è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio dell’Unione Montana con votazione per appello nominale sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso non si raggiunga la maggioranza predetta la votazione viene ripetuta in successiva seduta da tenersi entro dieci giorni, risultando eletto/a il candidato/a che ottiene la maggioranza dei voti validi espressi. In caso di parità è eletto/a il Sindaco o la Sindaca più anziano/a d’età.
  3. Il mandato ordinario del/la Presidente è di 30 mesi a partire dalla sua elezione, in base al principio della rotazione degli incarichi e in considerazione del fatto che alcuni comuni dell’Unione Montana rinnovano il Consiglio Comunale in data diversa rispetto alla maggior parte dei Comuni, ed è rieleggibile. Il/la Presidente dell’Unione Montana in scadenza di mandato dura in carica sino a quando sia avvenuta la nuova elezione.
  4. In caso di decadenza del/la Presidente dell’Unione Montana si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell’evento.

Articolo 22 – Competenze del/la Presidente dell’Unione Montana.

  1. Il/la Presidente dell’Unione Montana è il legale rappresentante dell’ente, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
  2. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il/la Presidente, in particolare:
  • rappresenta l’Unione Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
  • firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell’interesse dell’Unione Montana;
  • convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine del giorno;
  • firma i verbali e le deliberazioni della Giunta congiuntamente al/la segretario/a verbalizzante;
  • impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all’indirizzo generale;
  • coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico amministrativo dell’Unione Montana; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all’esame della Giunta;
  • svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
  • riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 23 – Cessazione dalla carica.

  1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il/la Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.
  2. Il/la Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Articolo 24 – Composizione e nomina della Giunta.

  1. La Giunta è l’organo esecutivo dell’Unione Montana. È composta dal/la Presidente dell’Unione Montana e da ulteriori 4 membri, tra cui un/a Vice Presidente, scelti tra i componenti degli esecutivi dei Comuni associati.
  2. Il/la Vice Presidente e gli/le Assessori/e sono nominati/e dal/la Presidente dell’Unione Montana nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambe i sessi. In particolare, nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.
  3. Il/la Presidente dell’Unione Montana dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.
  4. Il mandato ordinario della Giunta è di 30 mesi a partire dalla sua nomina, in base al principio della rotazione degli incarichi e in considerazione del fatto che alcuni comuni dell’Unione Montana rinnovano il Consiglio Comunale in data diversa rispetto alla maggior parte dei Comuni.
  5. Il/la Vice Presidente dell’Unione Montana sostituisce il/la Presidente dell’Unione Montana in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione disposta ai sensi di legge.
  6. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo anche del/la Vice Presidente le funzioni del/la Presidente sono esercitate dall’Assessore/a più anziano/a di età.

 Articolo 25 – Funzionamento e competenze della Giunta.

  1. La Giunta collabora con il/la Presidente nel governo dell’Unione Montana e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.
  2. La Giunta, in particolare, provvede:
  • ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del/la Presidente;
  • ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
  • ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
  • a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
  • a esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
  • ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali approvati dal Consiglio.
  1. La Giunta è convocata e presieduta dal/la Presidente dell’Unione Montana, o da chi legittimamente lo/la sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.
  2. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie.
  3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.
  4. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 26 – Conferenza dei Sindaci.

  1. È costituita la Conferenza dei Sindaci come organo dell’Unione Montana.
  2. La Conferenza è composta dalle Sindache e dai Sindaci dei Comuni aderenti in rappresentanza degli Enti associati ed è presieduta da un/a Presidente eletto/a dalla Conferenza stessa.
  3. La Conferenza dei Sindaci stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni comunali. Uno specifico regolamento ne disciplina il funzionamento e l’eventuale conferimento di ulteriori competenze.
  4. La Conferenza è convocata dal/la Presidente, anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni associati, previa puntuale indicazione dell’ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

CAPO IV – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 27 – Principi generali.

  1. Gli uffici e i servizi dell’Unione Montana sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
  2. L’organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell’amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dalla Regione o dalla Provincia. L’organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell’apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
  3. Sulla base delle direttive dell’organo esecutivo, l’organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell’Unione Montana, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
  4. L’Unione Montana garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che lo rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l’attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
  5. L’Unione Montana promuove l’ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l’uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l’effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell’Unione Montana e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Articolo 28 – Regolamento di organizzazione e dotazione organica.

  1. L’Unione Montana disciplina l’organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
  2. Il regolamento definisce l’assetto della struttura organizzativa dell’Unione Montana e disciplina l’esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.
  3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all’espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell’Unione Montana.
  4. La dotazione organica dell’Unione Montana prevede la qualifica di Segretario/a, con funzioni di coordinamento generale dell’organizzazione dell’ente. Il/la Segretario/a è scelto/a dal/la Presidente dell’Unione Montana tra i Segretari comunali in servizio in qualità di titolari nei Comuni aderenti all’Unione Montana, salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti dell’Unione o dei Comuni che la costituiscono.
  5. L’Unione Montana rimborserà al Comune di appartenenza le spese relative alle prestazioni rese dal/la Segretario/a presso l’Unione Montana.

CAPO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Articolo 29 – Principi generali.

  1. All’Unione Montana si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
  2. L’ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione Montana.

Articolo 30 – Finanze dell’Unione Montana.

  1. L’Unione Montana gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
  2. In particolare all’Unione Montana competono le entrate derivanti da:
  • fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 5 della L.R. 14 marzo 2014 n. 3;
  • fondi assegnati per le attività di difesa e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio montano;
  • tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
  • trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
  • trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l’ordinario funzionamento e per l’esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
  • contributi erogati dall’Unione Europea e da altri organismi;
  • contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
  • trasferimenti della Regione e della Provincia per l’esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
  • trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
  • rendite patrimoniali;
  • accensione di prestiti;
  • prestazioni per conto di terzi;
  • altri proventi o erogazioni.

Articolo 31 – Bilancio e programmazione finanziaria.

  1. Il Consiglio delibera il bilancio triennale entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall’organo esecutivo coordinandolo con i documenti contabili dei Comuni al fine di assicurare l’omogeneità funzionale delle rispettive scritture contabili.
  2. Il bilancio è redatto nel rispetto dei principi contabili e delle norme contenuti nelle leggi sulla finanza pubblica locale.

Articolo 32 – Controllo di gestione.

  1. L’Unione Montana applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l’utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell’organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
  2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 33 – Rendiconto di gestione.

Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il temine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell’organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Articolo 34 – Revisore dei conti.

  1. Salvo diversa disposizione di legge, il Consiglio dell’Unione Montana elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il/la Revisore/a dei conti, il/la quale dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
  2. Competono al/la Revisore/a dei conti le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
  3. Il/la Revisore/a dei conti non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L’esercizio delle funzioni di Revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell’Unione Montana.
  4. Nell’esercizio delle sue funzioni il Revisore dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
  5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
  6. Il compenso annuale del/la Revisore/a dei conti è determinato dal Consiglio all’atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell’incarico, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 35 – Servizio di tesoreria.

  1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
  2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Articolo 36 – Patrimonio.

  1. Il patrimonio dell’Unione Montana è costituito:
  2. a) dai beni mobili e immobili eventualmente trasferiti della preesistente Comunità Montana «Appennino Aleramico Obertengo», alla quale l’Unione subentra ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 11/2012;
  3. b) dai beni mobili e immobili acquisiti dall’Unione Montana in seguito alla sua costituzione;
  4. c) dalle partecipazioni societarie;
  5. d) da altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 – Modifiche statutarie.

  1. L’iniziativa per le modifiche statutarie spetta al Consiglio dell’Unione Montana, come previsto dal vigente articolo 32, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
  2. Le modifiche statutarie si intendono approvate quando sono deliberate dal Consiglio dell’Unione Montana con la maggioranza prevista dalla legge per l’approvazione delle norme statutarie.

Articolo 38 – Atti regolamentari.

Fino all’emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all’Unione Montana si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità Montana. Per l’esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell’Unione Montana o da uno di essi individuato dal Consiglio su proposta della Giunta dell’Unione Montana.

Articolo 39 – Rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

Articolo 40 – Entrata in vigore.

Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all’articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

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approvato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 19 del 27.12.2018

scarica lo Statuto: STATUTO Unione Montana Suol d’Aleramo 12 2018

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